Statuto di
Oltreoceano
Centro Internazionale Letterature Migranti
(CILM)

Art. 1 - Costituzione

  1. Si è costituito il Centro denominato «OLTREOCEANO - CENTRO INTERNAZIONALE LETTERATURE MIGRANTI» di seguito più semplicemente denominato CILM, con sede legale e operativa presso l'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze, in Via Mantica, 3 - 33100 Udine.
[torna all'inizio]

Art. 2 - Finalità e scopi

Il CILM si prefigge i seguenti scopi:

  1. analizzare il concetto di migrazione attraverso le sue differenti tipologie e articolazione di saperi;
  2. promuovere gli studi letterari, linguistici e culturali in senso lato, relativi all'osservazione delle comunità migranti d'Oltreoceano - Americhe e Australia - di lingua italiana, francese, friulana, inglese, spagnola, volti ad analizzare criticamente il processo di costituzione di una società interculturale;
  3. studiare i fenomeni di transculturazione e i legami simbolici, linguistici e storici che uniscono realtà diverse sino a confluire nel concetto d'integrazione e di costruzione delle identità individuali e nazionali;
  4. analizzare le interferenze con altre lingue minoritarie e le loro poetiche migranti in grado di definire l'essenza americana e australiana;
  5. recuperare e valorizzare le tradizioni delle culture autoctone;
  6. promuovere progetti di studio e di ricerca sulle relazioni interculturali con l'Italia
  7. promuovere e gestire la collaborazione, a livello didattico e scientifico, dei docenti, degli studiosi italiani e stranieri e degli studenti che operano nel campo degli studi sulle migrazioni;
  8. promuovere e mantenere rapporti con le istituzioni accademiche e culturali delle Americhe e dell'Australia e con altre associazioni analoghe, italiane e straniere;
  9. promuovere e organizzare periodicamente incontri, seminari, convegni di carattere scientifico e informativo, master e corsi miranti a favorire l'attività di studio e di ricerca;
  10. promuovere pubblicazioni inerenti agli studi settoriali esclusivamente prodotti dal CILM nell'apposito sito web;
  11. promuovere l'edizione di una rivista scientifica.

Il CILM non ha scopo di lucro.

[torna all'inizio]

Art. 3 - Soci

  1. Sono Soci del CILM i membri fondatori. Possono diventare Soci del Centro studiosi italiani e stranieri che operano nel settore delle migrazioni o che intrattengono rapporti scientifici con le istituzioni accademiche e culturali delle Americhe e dell'Australia la cui candidatura sia approvata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci. Sulla richiesta di ammissione si dà accettazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, a tutti coloro che dichiarino di condividere i fini dell'Associazione.
    In caso di parere negativo alla domanda d'iscrizione, l'aspirante Socio ha diritto di venire a conoscenza sia del parere, sia della delibera di cui al precedente comma.
  2. I Soci hanno l'obbligo di concorrere moralmente e praticamente al conseguimento degli scopi del CILM, partecipando all'attività promossa dallo stesso e versando la quota annuale fissata dall'Assemblea.
[torna all'inizio]

Art. 4 - Diritti

  1. L'esercizio del diritto Sociale compete ai Soci in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci hanno facoltà di recedere, dandone comunicazione scritta al Centro. Il recesso diviene operativo con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo.
  2. L'ammissione determina il godimento di quanto segue:
    • partecipazione attiva alle attività associative;
    • contribuzione volontaria o tramite quota associativa;
    • accesso ai servizi telematici e di posta elettronica.
[torna all'inizio]

Art. 5 - Cause di decadenza dei Soci

  1. Comprovata inosservanza del presente statuto e dei relativi regolamenti o delle delibere del Presidente o del Consiglio Direttivo.
  2. Svolgimento di attività palesemente contraria agli scopi dell'associazione.
[torna all'inizio]

Art. 6 - Organi

Sono organi del CILM:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Consiglio Scientifico
[torna all'inizio]

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

  1. L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con gli obblighi Sociali e si riunisce almeno una volta all' anno.
  2. L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo; delibera sull'indirizzo e sui programmi del CILM presentati dal Consiglio Direttivo; approva conti preventivi e consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo; provvede alle eventuali modifiche dello Statuto.
  3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CILM o, in sua assenza, dal Presidente Vicario. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
  4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo o almeno il 40 per cento dei Soci lo richiedano con lettera ufficiale. Le convocazioni dell'Assemblea avvengono mediante inviti da trasmettere ai Soci almeno 20 giorni prima della seduta, salvo in casi d'urgenza (5 giorni prima). La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno e può avvenire per via telematica.
[torna all'inizio]

Art. 8 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemnblea dei Soci e deve essere un docente dell'Università degli Studi di Udine. Si intende con il termine "docente" il personale universitario appartenente alla categoria dei professori di I e II fascia e dei ricercatori anche non confermati.

  1. Il Presidente, può essere rieletto e rappresenta il Centro di fronte a terzi ed in giudizio, coordina le attività del Centro, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, sottoscrive i verbali e la corrispondenza, vigila in collaborazione con il Segretario sull'osservanza dello Statuto.
  2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.
  3. Il Presidente nomina il Presidente Vicario fra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente Vicario esercita le sue funzioni in caso di assenza del Presidente o di impedimento.
  4. Il Presidente può attribuire nell'ambito delle sue competenze specifici compiti a singoli Soci.
[torna all'inizio]

Art. 9 - Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da 3 Consiglieri e dal Segretario - Tesoriere.
  2. I Consiglieri e il Segretario - Tesoriere sono eletti tra i Soci dall'Assemblea. Il Segretario - Tesoriere, deve essere docente dell'Università degli Studi di Udine.
  3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza semplice.
  4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto al voto.
  5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni rinnovabili e si riunisce almeno una volta all' anno su convocazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera sulle linee generali e sui programmi di attività per il migliore conseguimento della finalità del Centro; predispone i conti preventivi e quelli consuntivi; delibera sugli acquisti, gestisce i fondi del Centro; delibera sull'ammissione dei Soci.
  6. Il Segretario - Tesoriere coadiuva il Presidente ed esegue le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dispone l'erogazione delle spese secondo i mandati del Consiglio Direttivo e prepara i bilanci.
[torna all'inizio]

Art. 10 - Consiglio Scientifico

  1. Il Consiglio Scientifico se istituito, dura in carica tre anni rinnovabili ed è composto da almeno tre studiosi che si siano particolarmente distinti nello svolgimento della propria carriera o che siano esperti qualificati negli ambiti previsti dal CILM.
  2. Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Scientifico elegge al proprio interno un Presidente
  4. Il Consiglio Scientifico coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle rispettive funzioni ed ha un ruolo consultivo.
[torna all'inizio]

Art. 11 - Patrimonio Sociale e proventi

Le entrate del CILM sono costituite:

  1. da quote associative dei Soci;
  2. dai contributi, sovvenzioni dello Stato Italiano, delle Regioni, delle Università, di Enti Pubblici o privati o bancari;
  3. da ogni altro provento che pervenga per donazione, oblazione, legato, lascito, contributo, ovvero per disposizione di legge o altro;
  4. proventi vari.
[torna all'inizio]

Art. 12 - Esercizio finanziario e bilancio

  1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
  2. I bilanci preventivi e i rendiconti annuali fanno riferimento al periodo predetto.
[torna all'inizio]

Art. 13 - Quote associative

  1. Le quote associative di ammissione e quelle annuali di rinnovo sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo anche in misura differenziata per singole categorie di Soci (fondatore, ordinario, sostenitore, emerito). Per il primo biennio sono stabilite nell'atto costitutivo e sono pari a Euro 30 per tutti.
  2. Le predette quote associative possono essere periodicamente adeguate su proposta del Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei Soci.
  3. I Soci non in regola con le quote associative non hanno diritto ad esercitare i poteri Sociali.
[torna all'inizio]

Art. 14 - Modifiche dello Statuto e scioglimento del CILM

Per le modifiche del presente statuto e per l'eventuale scioglimento del CILM è necessaria la proposta del Consiglio Direttivo e del Presidente e la successiva delibera dell'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi dei Soci.

[torna all'inizio]

Art. 15 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

[torna all'inizio]